Cause interne al condominio: tutti pagano le spese legali
Può un condòmino che abbia espresso il proprio dissenso a una delibera assembleare sottrarsi alle spese legali della causa intentata contro il condominio? E cosa accade quando l’assemblea suddivide i costi del contenzioso escludendo chi aveva dichiarato di non voler partecipare alla lite? Con la sentenza n. 1809 del 14 aprile 2026, il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, annulla una delibera condominiale che aveva operato esattamente in questo modo, ribadendo due principi di ordine pratico fondamentale: nelle liti interne al condominio nessun condòmino può dissociarsi dalle spese processuali, e l’assemblea che delibera su beni di interesse parziale deve essere composta solo dai condòmini effettivamente interessati.
L’art. 1132 c.c.: uno strumento per le liti con terzi, non per le cause interne
L’art. 1132 c.c. attribuisce al condòmino dissenziente la facoltà di sottrarsi alle conseguenze di una soccombenza giudiziaria del condominio. La norma prevede che chi si sia tempestivamente dissociato dalla delibera con cui l’assemblea ha deciso di promuovere una lite o di resistere a una domanda possa essere tenuto indenne, in caso di esito sfavorevole, dal contribuire alle spese del giudizio.
Tuttavia, il perimetro applicativo di questa disposizione è definito con precisione: l’art. 1132 c.c. presuppone che il condominio sia in causa con un soggetto terzo ed estraneo alla compagine condominiale. Si tratta, per esempio, di controversie con ditte appaltatrici, fornitori di servizi, proprietari di immobili confinanti o qualsivoglia soggetto esterno. In tali ipotesi il condòmino dissenziente che abbia notificato formalmente il proprio dissenso all’amministratore, nei trenta giorni successivi alla delibera di autorizzazione alla lite, può invocare la propria estraneità all’eventuale condanna alle spese.
Cosa decide il Tribunale di Catania: il dissenso non conta nelle liti tra condominio e condòmino
Il caso portato all’attenzione del Tribunale etneo riguardava una delibera assembleare con cui il condominio aveva approvato la ripartizione delle spese legali derivanti da più contenziosi, escludendo dal piano di riparto i condòmini che avevano dichiarato il loro dissenso alle liti. Tali contenziosi, tuttavia, non opponevano il condominio a soggetti esterni: si trattava di cause interne, in cui erano parti contrapposte il condominio stesso e alcuni dei propri condòmini.
Il Giudice ha annullato quella parte della delibera richiamando un orientamento consolidato della Suprema Corte. La Cassazione, con sentenza n. 13885/2014, aveva già chiarito che «nella specie di lite tra condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell’art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo».
La ratio che sorregge questo orientamento è di immediata comprensione: nelle cause interne l’unità condominiale si scinde, di fronte all’oggetto specifico della lite, in due gruppi di partecipanti contrapposti. In una simile configurazione non ha senso logico né giuridico applicare un istituto – il dissenso ex art. 1132 c.c. – pensato per tutelare il singolo da decisioni assembleari che lo espongano alle conseguenze di un contenzioso con soggetti del tutto estranei alla vita del condominio. Conseguentemente, la ripartizione delle spese legali nelle cause interne segue i criteri ordinari di riparto condominiale, determinati dalla sentenza (o dall’accordo transattivo) che definisce il giudizio, senza che il previo dissenso produca alcun effetto esonerativo.
Il secondo vizio: il quorum nel condominio parziale
La sentenza catanese ha accertato un ulteriore, autonomo profilo di illegittimità della delibera impugnata, attinente alla composizione del collegio deliberante.
Parte delle spese oggetto di riparto riguardava contenziosi nati dalla manutenzione di una porzione di tetto che copriva solo alcune unità immobiliari del condominio. L’assemblea aveva correttamente individuato il criterio di riparto applicabile nell’art. 1123, 3° comma, c.c. – che impone di ripartire le spese relative alle parti comuni di utilità limitata tra i soli condòmini che da esse traggono utilità – ma aveva poi commesso un errore sostanziale: aveva fatto partecipare alla votazione l’intera compagine condominiale, anziché il solo gruppo di condòmini la cui unità immobiliare ricade sotto la “proiezione verticale” della porzione di tetto interessata.
Su questo punto il Tribunale ha richiamato una giurisprudenza di legittimità ormai ampiamente consolidata. Già con la sentenza n. 7885/1994 la Suprema Corte aveva affermato che «relativamente alle cose, ai servizi ed agli impianti, dei quali non hanno la titolarità, per i partecipanti al gruppo non si pongono questioni di gestione e di obbligazioni di contribuire alle spese. In particolare, non sussiste il diritto di partecipare all’assemblea». Il principio è stato ribadito da Cass. Sez. 2, n. 4127/2016 e da Cass. Sez. 2, n. 12641/2016, fino alle pronunce più recenti: la Cass. n. 791/2020 e, con particolare nettezza, la Cass. n. 32103/2021, secondo cui «il diritto di partecipare all’assemblea che deliberi la ricostruzione o manutenzione del lastrico solare o della terrazza a livello […] spetta ai soli condòmini che sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’utilità che la cosa da ricostruire o riparare fornisce ai loro appartamenti, dal che deriva che la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità ed al valore millesimale delle unità immobiliari comprese nella colonna d’aria sottostante».
La delibera adottata con la partecipazione dell’intera assemblea su una materia di interesse parziale risulta pertanto annullabile per violazione delle regole sul quorum costitutivo e deliberativo: quorum che, in presenza di un condominio parziale, va calcolato con esclusivo riferimento alle unità immobiliari direttamente interessate dalla questione all’ordine del giorno.
Indicazioni pratiche per amministratori e condòmini
La sentenza del Tribunale di Catania offre spunti operativi concreti su due distinti fronti.
Sul fronte della gestione delle liti interne, l’amministratore deve tenere presente che la delibera con cui l’assemblea ripartisce le spese legali di una controversia tra il condominio e uno o più dei propri condòmini non può legittimamente escludere i condòmini “dissenzienti”. Il dissenso di cui all’art. 1132 c.c. è uno strumento riservato alle cause con terzi: invocarlo nelle liti interne è giuridicamente irrilevante, e la delibera che su quella base escludesse alcuni condòmini dal riparto è impugnabile davanti al Tribunale entro trenta giorni dalla notifica ovvero dalla comunicazione del verbale.
Sul fronte del condominio parziale, occorre tenere a mente che ogni volta in cui l’ordine del giorno riguardi parti comuni di utilità limitata – un tetto che copre solo una scala, un lastrico di uso esclusivo, un impianto che serve un sottoinsieme di unità abitative – l’amministratore è tenuto a identificare con precisione quali condòmini abbiano titolo a partecipare e a votare. Convocare l’intera assemblea su tali questioni non è una scelta prudenziale: è una scelta che espone la delibera a un rischio concreto di annullamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare opportuno che ogni delibera assembleare avente ad oggetto spese di lite o questioni di condominio parziale sia predisposta con il preventivo supporto di un legale esperto in materia condominiale, in grado di individuare il corretto perimetro soggettivo dell’assemblea e i criteri di riparto applicabili.
Per una consulenza in materia di impugnazione di delibere assembleari e ripartizione delle spese condominiali, lo studio dell’Avv. Giuseppe Ugo Abbate offre assistenza qualificata ad amministratori, condòmini e operatori del settore. Contatti: info@avvocatougoabbate.it.
Avv. Giuseppe Ugo Abbate
Avvocato del Foro di Palermo, Mediatore professionista in materia civile e commerciale, Giudice Arbitro, già docente all’Università degli Studi di Palermo. Si occupa da oltre quindici anni di diritto civile, condominiale, immobiliare e responsabilità professionale.
Studio: Via Dell’Orsa Maggiore, 10 — Via F. Ferrara, 8 — Palermo
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